{"id":14564,"date":"2020-07-10T00:00:00","date_gmt":"2020-07-09T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.goodata.eu\/laggiornamento-del-decreto-1022014-diventa-legge\/"},"modified":"2024-10-02T15:21:30","modified_gmt":"2024-10-02T13:21:30","slug":"laggiornamento-del-decreto-1022014-diventa-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/blog\/updates-and-announcements-2\/laggiornamento-del-decreto-1022014-diventa-legge\/","title":{"rendered":"L\u2019aggiornamento del Decreto 102\/2014 diventa legge"},"content":{"rendered":"<p><b>Cambia l\u2019obbligo della diagnosi energetica: esenzione solo per chi dispone dell\u2019SGE ISO 50001 e ulteriori sanzioni fino a 10.000 per i trasgressori.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stato approvato il Decreto che recepisce la direttiva europea del 2018 sull\u2019efficienza energetica. Come l\u2019Europa, anche l\u2019Italia dunque sposa il principio dell\u2019efficienza energetica prima di tutto, esponendosi con incentivi, nuove proposte e apportando modifiche al D. Lgs. 102\/2014.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Energy Efficiency Directive II: il decreto di recepimento \u00e8 stato approvato<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il 7 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato \u2013 in via definitiva \u2013 il decreto che recepisce la direttiva 2018\/2002\/UE. Se quest\u2019ultima agisce in modifica della direttiva precedente a proposito di efficienza energetica (direttiva 2012\/27\/UE), il decreto approvato provoca anche notevoli e importanti modifiche al D. Lgs. 102\/2014.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il nuovo Decreto \u00e8 stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 175 del 15 luglio ed entrer\u00e0 in vigore il prossimo 29 luglio 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Efficienza energetica al primo posto:<\/b> questo \u00e8 il chiaro messaggio del decreto di recepimento, che sposa il principio europeo volto a sottolineare l\u2019importanza dell\u2019efficienza energetica e a promuoverne il miglioramento nelle realt\u00e0 pubbliche e private della nazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Promozione e misure di sostegno: una strada tutta nuova per l\u2019efficienza energetica delle PMI<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sono tante le misure di incentivazione promosse; \u00e8 previsto, ad esempio, l\u2019aggiornamento di due meccanismi per l\u2019efficienza energetica particolarmente importanti: il conto termico e il meccanismo dei certificati bianchi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al fine di promuovere la <b>riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione<\/b> (PREPAC) il decreto prevede un incremento di risorse finanziarie disponibili fino al 2030; passa infatti da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sono previsti, ancora, <b>finanziamenti a fondo perduto<\/b> nell\u2019ambito del Fondo Nazionale per l\u2019efficienza energetica e attese nuove misure di formazione e informazione, attraverso la modifica e il rinnovo fino al 2030 del Piano in materia di efficienza energetica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Inoltre, con questo decreto, il Governo prolunga l\u2019obbligo di risparmio energetico per il periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2030. Questa misura mira a conseguire risparmi annui di energia finali, gi\u00e0 fissati con il PNIEC, e pari almeno allo 0,8% dei consumi medi di energia finale del periodo compreso tra il 2016 ed il 2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Nuovi strumenti per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede nuove misure utili alla misurazione e alla fatturazione dei consumi energetici. Si tratta di strumenti quali contatori e sotto-contatori leggibili da remoto, previsti a partire dal 25 ottobre 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Diagnosi energetiche: ecco come cambia il D. Lgs. 102\/2014<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al fine di ridurre e ottimizzare i consumi energetici delle PMI italiane, la nuova misura normativa spinge verso l\u2019adozione di sistemi e pratiche energeticamente efficienti, quali la diagnosi energetica e il <a href=\"https:\/\/www.tecnosrl.it\/ISO-50001\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">Sistema di Gestione dell\u2019Energia ISO 50001<\/a>. Pertanto sono state varate <b>nuove disposizioni che modificano parti del D. Lgs. 102\/2014:<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<ol>\n<li>Non sono pi\u00f9 considerate esenti dal\u2019obbligo di diagnosi energetica le imprese dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto atti non rilevati ai fini energetici;<\/li>\n<li>Restano esenti dall\u2019obbligo di diagnosi energetica: le grandi imprese con bassissimi consumi di energia e quelle caratterizzate da un Sistema di Gestione dell\u2019Energia ISO 50001;<\/li>\n<li>Sono previsti diversi incentivi utili a supportare l\u2019impegno di piccole e medie imprese che intendono effettuare la diagnosi energetica e\/o implementare un Sistema ISO 50001.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Con il nuovo decreto vengono rafforzate anche le misure punitive verso i trasgressori,<\/b> ossia le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi energetica. Chi viola l\u2019obbligo quadriennale rischia una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 4.000 ed i 40.000 \u20ac. Chi effettua la diagnosi in modo non conforme alla norma rischia una sanzione da 2.000 a 20.000 \u20ac. Resta valido, per questi trasgressori, l\u2019obbligo di diagnosi entro 90 giorni dalla data di ricezione del verbale. Oltre tale termine \u00e8 prevista un\u2019ulteriore sanzione da 1.500 a 15.000 \u20ac.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Da oggi per\u00f2, le imprese che non effettuano la diagnosi energetica e che non dispongono di un Sistema di Gestione dell\u2019Energia ISO 50001 <b>rischiano un ulteriore sanzione<\/b> dal valore compreso tra i 1.000 e i 10.000 \u20ac.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Come e perch\u00e9 implementare un Sistema di Gestione dell\u2019Energia ISO 50001<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Adottare un Sistema di Gestione dell\u2019Energia ISO 50001 nella propria impresa significa <b>favorire un uso consapevole dell\u2019energia impiegata nei processi aziendali.\u00a0<\/b>Ci\u00f2 consente di ridurre gli sprechi e al contempo i consumi e i costi energetici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Sistema di Gestione dell\u2019Energia sviluppato nel rispetto della norma internazionale ISO 50001 (ISO \u2013 Organismo Internazionale di Normazione) pu\u00f2 essere implementato da qualsiasi tipo di azienda, indipendentemente dalla posizione geografica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione o dall\u2019entit\u00e0 di consumo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Vorresti introdurre questo sistema di gestione consapevole dell\u2019energia nella tua impresa, ma non sai come fare?<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contattaci compilando il form e riceverai l\u2019assistenza personalizzata dei nostri esperti in efficienza energetica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Sopralluoghi in sito<\/li>\n<li>Studio dei consumi aziendali e analisi dei processi<\/li>\n<li>Implementazione del sistema di monitoraggio<\/li>\n<li>Definizione degli interventi di miglioramento energetico<\/li>\n<li>Predisposizione delle attivit\u00e0 utili al conseguimento della certificazione ISO 50001<\/li>\n<li>Redazione del manuale di gestione energetica necessario per la certificazione<\/li>\n<li>Formazione aziendale per la conoscenza dell\u2019SGE implementato<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>In questi casi, esperienza e professionalit\u00e0 fanno la differenza,<\/b> sia ai fini dell\u2019accesso agli incentivi statali messi a disposizione, sia per la riduzione dei consumi e dei costi energetici aziendali.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cambia l\u2019obbligo della diagnosi energetica: esenzione solo per chi dispone dell\u2019SGE ISO 50001 e ulteriori sanzioni fino a 10.000 per i trasgressori. &nbsp; \u00c8 stato approvato il Decreto che recepisce la direttiva europea del 2018 sull\u2019efficienza energetica. Come l\u2019Europa, anche l\u2019Italia dunque sposa il principio dell\u2019efficienza energetica prima di tutto, esponendosi con incentivi, nuove proposte [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14567,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-14564","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aggiornamenti-e-bandi"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14564"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14564\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14567"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14564"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14564"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}