{"id":14570,"date":"2020-07-09T06:00:00","date_gmt":"2020-07-09T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.goodata.eu\/gas-fluorurati-prorogata-la-validita-dei-certificati\/"},"modified":"2024-10-02T15:22:42","modified_gmt":"2024-10-02T13:22:42","slug":"gas-fluorurati-prorogata-la-validita-dei-certificati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/blog\/updates-and-announcements-2\/gas-fluorurati-prorogata-la-validita-dei-certificati\/","title":{"rendered":"Gas fluorurati: prorogata la validit\u00e0 dei certificati"},"content":{"rendered":"<p><b>I dettagli sulla circolare del MATTM e la normativa che disciplina i gas fluorurati.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Ministero dell\u2019Ambiente aggiorna quanto dichiarato in precedenza riguardo la validit\u00e0 dei certificati per imprese e persone fisiche in materia di gas fluorurati. Approfondiamo la circolare dell\u20198 maggio e le azioni da compiere nel rispetto dei Regolamenti UE e le norme nazionali di riferimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Il MATTM e la proroga in materia di validit\u00e0 dei certificati FGAS<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In data 8 maggio 2020 il Ministero dell\u2019Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) aggiorna quanto dichiarato nella circolare del 23 marzo 2020 (prot. n. 20460) e si pronuncia nuovamente in merito alla validit\u00e0 di certificazioni, attestati, permessi e altri atti relativi agli FGAS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la nuova circolare il ministero chiarisce alcuni aspetti applicativi dell\u2019articolo 103, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2019. Quest\u2019articolo \u00e8 stato modificato in fase di conversione (Legge n. 27 del 24 aprile 2020) e disciplina la sospensione dei termini nei provvedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dunque, la circolare del MATTM annuncia che <b>la validit\u00e0 dei certificati rilasciati ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146\/2018 alle persone fisiche e alle imprese in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 \u00e8 prorogata <\/b>per ulteriori 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pertanto, gli organismi riconosciuti da ACCREDIA e designati dallo stesso Ministero \u2013 normalmente incaricati del rilascio e del rinnovo di tali certificazioni \u2013 possono accedere alla pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e provvedere all\u2019estensione della validit\u00e0 dei certificati da loro rilasciati, ad eccezione di quelli sospesi e\/o revocati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>ACCREDIA si adoperer\u00e0 per monitorare l\u2019attivit\u00e0 degli organismi di certificazione. <\/b>Unioncamere, invece, tramite il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, metter\u00e0 a disposizione gli strumenti telematici utili alla comunicazione degli organismi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Infine, si precisa che \u2013 a seguito di tale circolare \u2013 le persone e le imprese interessate dalla proroga resteranno visibili nella \u201c<i>Sezione C \u2013 Sezione delle persone e delle imprese certificate<\/i>\u201d del Registro nazionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Gas fluorurati: definizione e soggetti interessati dalla proroga<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Secondo il protocollo di Kyoto, i gas fluorurati (FGAS) sono: il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N20) e i gas fluorurati di origine antropica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si tratta di gas che vengono impiegati in diversi campi e che vengono ancor pi\u00f9 definiti nell\u2019articolo 2 del Regolamento UE di riferimento \u2013 n. 517\/2014 \u2013 il quale include: i perfluorocarburi, l\u2019esafluoro di zolfo, gli idrofluorocarburi e gli altri contenenti fluoro elencati nell\u2019allegato 1 del Regolamento o miscele che contengono queste sostanze.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli FGAS vengono trattati da precise persone fisiche e imprese, quali:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Operatori che trattano apparecchiature e sistemi contenenti gas fluorurati, incluso il personale tecnico e le imprese coinvolte in attivit\u00e0 collegate alle apparecchiature;<\/li>\n<li>Utilizzatori di SF6 nella pressofusione del magnesio e per il riempimento degli pneumatici;<\/li>\n<li>Produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Questi soggetti sono tenuti a rispettare le disposizioni incluse nel D.P.R. n. 146\/2018, il quale recepisce e attua quanto previsto nel suddetto Regolamento UE. Importantissimi sono i controlli da effettuare relativi alla verifica di eventuali perdite di FGAS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Apparecchiature e impianti con gas fluorurati: quali sono?<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le apparecchiature di gas fluorurati sono: quelle per la refrigerazione, quelle per il condizionamento d\u2019aria, le pompe di calore fisse, gli impianti fissi di protezione antincendio ed estintori, i quadri e gli apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e le apparecchiature contenenti solventi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A questi vanno aggiunti gli impianti caratterizzati dal ciclo di Rankine e gli accessori, i contenitori, le strutture di sostegno il cui impiego \u00e8 associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Regolamento UE e decreto nazionale: norme di riferimento per il trattamento degli FGAS<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il trattamento degli FGAS e delle apparecchiature coinvolte viene disciplinato dal Regolamento UE n. 517\/2014 e dal D.P.R. nazionale che lo recepisce e ne prevede l\u2019applicazione, ossia il n.146\/2018.<\/p>\n<p>Il Regolamento UE sostituisce il precedente CE n. 842\/2006 (abrogato); \u00e8 entrato in vigore il 9 giugno 2014 ed \u00e8 stato applicato a partire dal 1\u00b0 gennaio 2015. Questo mira a <b>proteggere l\u2019ambiente mediante disposizioni volte a ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (FGAS).<\/b> Il Regolamento si esprime in merito a:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Controllo delle perdite di FGAS (articoli 4 e 5)<\/li>\n<li>Obblighi di recupero (art. 8)<\/li>\n<li>Obbligo di certificazione delle persone fisiche e delle imprese (art. 10)<\/li>\n<li>Controllo dell\u2019uso degli FGAS (art. 13)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Regolamento prevede che la vendita degli FGAS sia effettuata esclusivamente ai soggetti dotati di certificazione. <b>Ma di quale certificazione parliamo?<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Della certificazione disposta dal D.P.R. n.146\/2018, la quale \u2013 agli articoli 7 e 8 \u2013 prevede che le persone fisiche e le imprese che svolgono attivit\u00e0 di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra devono possedere un certificato. Questo viene richiesto tramite istanza e rilasciato dagli organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA e designati dal MATTM.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Normalmente, il certificato vale 10 anni nel caso di persone fisiche e 5 anni per le imprese; questi vanno rinnovati entro 60 giorni prima della scadenza. Chi intende conseguire la certificazione deve attenersi alla procedura determinata dal D.P.R. di riferimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Resta aggiornato con Tecno<\/h3>\n<p>Supportiamo l\u2019attivit\u00e0 di imprese ed enti interessati ad ottimizzare le proprie prestazioni energetiche e a conseguire certificazioni EPD, ISO 50001 e carbon footprint.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Continua a seguire il nostro blog.<\/b><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I dettagli sulla circolare del MATTM e la normativa che disciplina i gas fluorurati. &nbsp; Il Ministero dell\u2019Ambiente aggiorna quanto dichiarato in precedenza riguardo la validit\u00e0 dei certificati per imprese e persone fisiche in materia di gas fluorurati. 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