{"id":14580,"date":"2020-04-10T00:00:00","date_gmt":"2020-04-09T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.goodata.eu\/diagnosi-energetica-e-iso-50001-cosa-cambia-con-le-modifiche-al-d-lgs-1022014\/"},"modified":"2024-10-03T12:08:02","modified_gmt":"2024-10-03T10:08:02","slug":"diagnosi-energetica-e-iso-50001-cosa-cambia-con-le-modifiche-al-d-lgs-1022014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/blog\/updates-and-announcements-2\/diagnosi-energetica-e-iso-50001-cosa-cambia-con-le-modifiche-al-d-lgs-1022014\/","title":{"rendered":"Diagnosi energetica e ISO 50001: cosa cambia con le modifiche al D. Lgs 102\/2014"},"content":{"rendered":"<p>La Direttiva 2012\/27\/Ue \u00e8 stata modificata dalla Direttiva Ue 2018\/2002.\u00a0<b>La Legge del 4 ottobre 2019, n. 117 modifica il Decreto Lgs. 4 luglio 2014 n. 102.\u00a0<\/b>Viene modificato l\u2019art 1 comma 1 stabilendo <i>un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell\u2019efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell\u2019obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all\u2019art.3 che contribuiscono all\u2019attuazione del principio europeo che pone l\u2019efficienza energetica al primo posto.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Obbligo diagnosi energetica: esclusioni e novit\u00e0<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sono escluse dall\u2019obbligo di diagnosi energetica le grandi imprese con consumi energetici annui molto bassi; inoltre non sono pi\u00f9 esenti le imprese dotate di <b>schemi EMAS<\/b> e di <b>certificazione ISO 14001,<\/b> in quanto non rilevanti ai fini energetici. Sono previsti incentivi per le PMI, al fine di favorire sistemi di gestione dell\u2019energia e l\u2019esecuzione della diagnosi energetica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al fine di promuovere il miglioramento dell\u2019efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e con cadenza biennale successivamente, il MiSE ed il GSE emanano bandi pubblici per il finanziamento e l\u2019implementazione dei <a href=\"https:\/\/www.tecnosrl.it\/ISO-50001\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">Sistemi di Gestione dell\u2019Energia<\/a> secondo la norma ISO 50001.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Tra vecchie e nuove sanzioni<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In caso di accertata violazione viene applicata dal MiSE una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro \u2013 da 2.000 a 20.000 se la diagnosi non \u00e8 effettuata in modo conforme -. Nonostante tale sanzione, il trasgressore deve comunque eseguire la diagnosi entro 90 giorni dalla data di di contestazione o notifica del verbale di accertamento. Se dovesse trascorrere anche questo termine, viene applicata un\u2019ulteriore sanzione da 1.500 a 15.000 euro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire le diagnosi indipendentemente dalla loro dimensione e a comunicare in tempi brevi quali interventi di efficienza sono stati attuati, in base a quanto individuato dall\u2019intervento di diagnosi, oppure, in alternativa adottare sistemi di gestione conformi alle norma ISO 50001.\u00a0<b>Qualora non optassero per una delle due soluzioni, andrebbero incontro ad una sanzione da 1.000 a 10.000 euro.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Audit energetico: perch\u00e9 \u00e8 importante?<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019audit energetico consente calcoli dettagliati in base alle misure proposte, fornendo cos\u00ec informazioni precise sui potenziali risparmi. Si deve basare su dati relativi al consumo di energia che siano aggiornati, misurati e tracciabili. Va esaminato l\u2019intero profilo energetico, quindi che sia edificio, impianto, gruppi di edifici, impianti industriali, trasporto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Un buon audit energetico deve essere sufficientemente rappresentativo cos\u00ec da poter ottenere un quadro globale della prestazione energetica, individuando tutte le opportunit\u00e0 di miglioramento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Perch\u00e8 adottare il Sistema di Gestione dell\u2019Energia ISO 50001<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di diagnosi energetica non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che questa includa un audit energetico realizzato secondo quanto stabilito dall\u2019allegato 2 del Decreto Lgs. 102\/2014; i risultati vanno sempre comunicati all\u2019Enea.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>La norma ISO 5001 propone azioni correttive e strategie necessarie per raggiungere o migliorare l\u2019efficienza energetica,<\/b> favorisce un uso consapevole dell\u2019energia impiegata nei processi aziendali, eliminando gli sprechi. Garantisce l\u2019opportunit\u00e0 di ridurre costi energetici, gestionali, di materie prime, con un monitoraggio costante dei KPI del sito produttivo e confrontarlo con i benchmark di settore. Inoltre, <b>contribuisce alla riduzione delle emissioni CO2,<\/b> rispettando l\u2019ambiente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Altre misure previste dal nuovo decreto: quali sono?<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel Decreto Lgs. 102\/2014 aggiornato con la Direttiva 2018\/2022 vi sono obblighi energetici che hanno lo scopo di recepire gli obiettivi di efficienza energetica previsti dall\u2019Unione europea:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>il raggiungimento del risparmio energetico tramite regimi obbligatori di efficienza energetica;<\/li>\n<li>l\u2019impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire da ottobre 2020, in linea con misurazione e fatturazione dei consumi energetici;<\/li>\n<li>l\u2019aggiornamento del Conto termico al 31 dicembre 2021 con l\u2019obiettivo di renderlo pi\u00f9 efficace;<\/li>\n<li>la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;<\/li>\n<li>la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030 del Piano per l\u2019efficienza energetica;<\/li>\n<li>l\u2019aggiornamento della valutazione del potenziale di efficienza energetica attuabile dal Paese, per quanto riguarda riscaldamento e raffreddamento;<\/li>\n<li>l\u2019aumento dei fondi da destinare al programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale;<\/li>\n<li>l\u2019ampliamento del perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamento per progetti di efficientamento energetico dei propri edifici nell\u2019ambito del <b>Prepac \u2013 Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale,<\/b> con l\u2019obiettivo di rendere efficiente almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Sfrutta il potenziale dell\u2019ISO 50001: risparmi denaro, risorse, energia e sostieni l\u2019ambiente<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Implementare il Sistema di Gestione dell\u2019Energia ISO 50001 ti offre il grande vantaggio di conoscere dettagliatamente tutte le opportunit\u00e0 di risparmio per la tua azienda e valutare gli interventi per migliorare le performance energetiche.<\/p>\n<p>Ti ricordiamo che la norma ISO 50001 \u00e8 volontaria, ma adottandola nella tua impresa\/organizzazione sarai esonerato dall\u2019obbligo quadriennale di diagnosi energetica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Un team di<b> esperti in gestione dell\u2019energia<\/b> \u00e8 a tua disposizione, non esitare a contattarci per scoprire tutti i vantaggi e le opportunit\u00e0 a cui puoi accedere.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Non rischiare sanzioni, fallo ora!<\/b><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Direttiva 2012\/27\/Ue \u00e8 stata modificata dalla Direttiva Ue 2018\/2002.\u00a0La Legge del 4 ottobre 2019, n. 117 modifica il Decreto Lgs. 4 luglio 2014 n. 102.\u00a0Viene modificato l\u2019art 1 comma 1 stabilendo un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell\u2019efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell\u2019obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all\u2019art.3 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14581,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-14580","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aggiornamenti-e-bandi"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14580\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14581"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}