{"id":14582,"date":"2020-03-05T00:00:00","date_gmt":"2020-03-04T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.goodata.eu\/prestazione-energetica-degli-edifici-arriva-lo-schema-che-recepisce-la-direttiva-epdb-iii\/"},"modified":"2024-10-03T12:27:03","modified_gmt":"2024-10-03T10:27:03","slug":"prestazione-energetica-degli-edifici-arriva-lo-schema-che-recepisce-la-direttiva-epdb-iii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/blog\/updates-and-announcements-2\/prestazione-energetica-degli-edifici-arriva-lo-schema-che-recepisce-la-direttiva-epdb-iii\/","title":{"rendered":"Prestazione energetica degli edifici: arriva lo schema che recepisce la direttiva EPDB III"},"content":{"rendered":"<p>Il Governo approva in via definitiva lo schema del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea EPBD III. A partire dall\u201911 giugno 2020 cambiano dunque le disposizioni in materia di efficienza e prestazioni energetiche degli edifici. Ecco i dettagli.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Direttiva EPBD III ed efficienza energetica edifici: quali sono gli obiettivi UE?<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Direttiva europea 2018\/844, conosciuta anche come direttiva EPBD III (Energy Performance of Buildings Directive) definisce le misure vincolanti in materia di efficienza energetica degli edifici che gli Stati membri devono adottare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>La direttiva EPDB III mira al raggiungimento di obiettivi precisi, quali:<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti<\/li>\n<li>Favorire la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050<\/li>\n<li>Promuovere l\u2019uso di tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per il contenimento dei consumi energetici<\/li>\n<li>Incentivare la mobilit\u00e0 elettrica attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica negli edifici<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per tali scopi, la direttiva promuove l\u2019installazione e l\u2019uso di sistemi domotici e introduce un nuovo indicatore di \u201cprontezza\u201d da affiancare alla gi\u00e0 presente classificazione di prestazione degli edifici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se la domotica consente di automatizzare il funzionamento e il controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici,<b> l\u2019indicatore di \u201cprontezza\u201d <\/b>serve a capire quanto l\u2019edificio sia pronto ad accogliere tecnologie smart.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>L\u2019Italia si \u00e8 preparata a recepire la Direttiva EPBD III approvando il decreto legislativo n. 48\/2020 <\/b>\u2013 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 giugno 2020 \u2013 il quale modifica l\u2019attuale D. Lgs. n.192 del 19 agosto 2005.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Nuovo schema: ecco come cambia il D. Lgs. 192 del 2005<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se la Direttiva EPBD III agisce in modifica della direttiva 2010\/31\/UE sulla prestazione energetica nell\u2019edilizia e della direttiva 2012\/27\/UE sull\u2019efficienza energetica, lo schema del Decreto Lgs. 48\/2020 modifica l\u2019attuale D. Lgs. 192 del 2005.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Ma in che modo?<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019attuale D. Lgs. 192 del 2005 si applica a edifici pubblici e privati e definisce la metodologia da usare per il calcolo della prestazione energetica degli stessi. Un decreto che finora \u00e8 stato un punto di riferimento, perch\u00e9 contiene le prescrizioni e i requisiti minimi da osservare in caso di costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche degli edifici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Inoltre, il D. Lgs. 192\/2005 si applica all\u2019esercizio, al controllo, alla manutenzione e all\u2019ispezione degli impianti termici degli edifici; disciplina gli obblighi legati all\u2019attestato di prestazione energetica e definisce il quadro di azione per la promozione di edifici a energia quasi zero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Con il neo decreto in vigore dall\u201911 giugno cambiano diverse disposizioni.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Questo introduce la definizione di \u201csistema di automazione e controllo dell\u2019edificio\u201d ed estende il suo campo di azione anche agli impianti di ricarica per i veicoli elettrici integrati negli edifici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli operatori e gli installatori che provvedono alla messa in opera di sistemi tecnici per l\u2019edilizia e di elementi edilizi devono <b>possedere opportuni titoli e requisiti professionali,<\/b> tra cui frequentazione di un corso di specializzazione e certificazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il nuovo decreto legislativo interviene anche in materia di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da porre negli edifici. Si demanda, infatti, a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per stabilire le modalit\u00e0 di introduzione di queste infrastrutture e le disposizioni per garantire il loro ingresso entro il 1\u00b0 gennaio 2025 negli edifici non residenziali con almeno 20 posti auto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A tal proposito, sono indicate gi\u00e0 modalit\u00e0 e condizioni per l\u2019introduzione degli impianti di ricarica, criteri per\u00f2 che non valgono per: gli edifici di propriet\u00e0 di piccole e medie imprese, in caso di domande di permesso di costruire o domande equivalenti presentate entro il 10 marzo 2021, per i casi in cui il costo per l\u2019installazione degli impianti di ricarica e di canalizzazione supera il 7% del costo totale della <i>\u201cristrutturazione importante dell\u2019edificio\u201c.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Altra modifica riguarda gli <b>incentivi di efficienza energetica.<\/b> In caso di ristrutturazione la loro entit\u00e0, infatti, potrebbe dipendere dai risparmi energetici conseguiti, i quali saranno monitorati dallo stesso ente che concede l\u2019incentivo, dunque dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali. Questi ultimi, per\u00f2, <b>ai fini del monitoraggio, dovranno tenere conto di almeno uno dei criteri seguenti:<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>La prestazione energetica dei materiali \u2013 o dell\u2019apparecchiatura \u2013 usati per la ristrutturazione<\/li>\n<li>Il confronto degli APE rilasciati prima e dopo la ristrutturazione<\/li>\n<li>I valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici<\/li>\n<li>Una diagnosi energetica<\/li>\n<li>Altro metodo trasparente e pertinente che indichi il miglioramento della prestazione energetica<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Una strategia per il parco immobiliare italiano<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Decarbonizzazione ed alta efficienza energetica entro il 2050 sono gli obiettivi perseguiti dalla strategia a lungo termine definita nello schema del decreto legislativo. Una strategia che punta ad agire sulla scia degli obiettivi fissati dalla Direttiva EPBD III e che interviene per riqualificare il parco immobiliare nazionale. Una riqualificazione per la trasformazione degli edifici esistenti che agisce anche in termini di costi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Prestazione energetica degli edifici: cambiano criteri e metodi per il calcolo<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Altra modifica che riguarda il D. Lgs. 192 del 2005 riguarda la metodologia e i criteri per il calcolo della prestazione energetica degli edifici oggetto di costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Viene stabilito che prima dell\u2019intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione dell\u2019edificio bisogna <b>considerare la fattibilit\u00e0 tecnica, economica e ambientale dei sistemi alternativi ad alta efficienza,<\/b> se presenti, come: i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento, le pompe di calore, ecc.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In caso di sostituzione di generatore di calore in edifici gi\u00e0 esistenti o di nuova costruzione bisogna verificare che questi siano dotati di <b>dispositivi autoregolanti,<\/b> che controllino separatamente la temperatura di ogni vano dell\u2019immobile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In caso di installazione o sostituzione di sistemi tecnici per l\u2019edilizia bisogna<b> rispettare alcuni requisiti minimi:<\/b> il rendimento energetico globale, il corretto dimensionamento, la corretta installazione ed eventuale adozione di sistemi di regolazione e controllo differenziabili per gli edifici nuovi ed esistenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Infine, \u00e8 precisato che i requisiti degli edifici nuovi o ristrutturati devono<i> \u201crispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all\u2019attivit\u00e0 sismica\u201c.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La valutazione della prestazione energetica degli edifici dovr\u00e0 tenere conto anche dell\u2019eventuale integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, se previsti. Laddove economicamente e tecnicamente fattibile, entro il 1\u00b0 gennaio 2025 gli edifici non residenziali con impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW <b>sono dotati di sistemi di automazione e controllo<\/b> di cui all\u2019art. 15 paragrafo 4 e all\u2019art. 15 paragrafo 4 della direttiva 2010\/31\/UE e successive modificazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Certificato APE: ecco le modifiche<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il D. Lgs. 48\/2020 dispone un <b>passaggio di competenza in materia di attestato di prestazione energetica.<\/b> Saranno, infatti, le Regioni e le province autonome incaricate dell\u2019accertamento delle violazioni e delle determinazioni delle sanzioni, dunque non pi\u00f9 il Ministero dello Sviluppo Economico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per la verifica dei dati comunicati \u00e8 l\u2019Agenzia delle Entrate che procede al primo accertamento delle pratiche pervenute, con la collaborazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province. Solo dopo questa prima verifica il tutto passa alle Regioni e alle province autonome per l\u2019accertamento delle violazioni e l\u2019applicazione delle sanzioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il proprietario di un immobile \u00e8 tenuto a presentare copia dell\u2019attestato di prestazione energetica e relativa dichiarazione a seguito di: vendita, trasferimenti di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unit\u00e0 immobiliari, laddove per\u00f2 questi non ne siano gi\u00e0 dotati. L\u2019eventuale pagamento di sanzioni per mancata presenza dell\u2019attestato e relativa dichiarazione non esclude dall\u2019obbligo di presentare all\u2019ente competente la copia dell\u2019APE entro quarantacinque giorni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con l\u2019articolo 9 il neo decreto modifica integralmente l\u2019articolo 6 del D. Lgs. 192\/2005, stabilendo che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e nei contratti per nuova locazione di edifici o unit\u00e0 immobiliari, <b>bisogna inserire una clausola <\/b>con la quale l\u2019acquirente o l\u2019intermediario dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell\u2019APE. Esclusi i casi di nuova locazione di unit\u00e0 immobiliare, <b>la copia dell\u2019APE va allegata al contratto.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le sanzioni per violazione e mancata presentazione della copia APE e della dichiarazione restano invariate: da 3.000 a 18.000 \u20ac.<\/p>\n<p>La sanzione diminuisce in caso di contratti di locazione di singole unit\u00e0 immobiliari \u2013 da 1.000 a 4.000 \u20ac \u2013 e si dimezza ulteriormente per i contratti di durata inferiore a tre anni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Potrebbe variare, poi, il termine previsto per la validit\u00e0 dell\u2019attestato di prestazione energetica degli edifici.<\/b> Bisogner\u00e0, infatti, attendere un decreto ministeriale futuro in materia di infrastrutture di ricarica; solo in assenza di quest\u2019ultimo la validit\u00e0 dell\u2019attestato APE sar\u00e0 fissata al 31 dicembre dell\u2019anno successivo alla prima scadenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Condivisione e promozione della prestazione energetica degli edifici con un nuovo portale ENEA<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ENEA s\u2019impegna a istituire un portale per la prestazione energetica degli edifici, per rendere pubbliche e consultabili le informazioni in materia di: prestazione energetica, strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica, migliori pratiche di riqualificazione energetica \u2013 in termini di costi \u2013 e attestati di prestazione energetica. Il portale si identifica in uno sportello unico finalizzato all\u2019informazione e all\u2019assistenza di cittadini, imprese e PA.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Vuoi migliorare le prestazioni energetiche del tuo edificio?<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se possiedi e\/o occupi un edificio adibito ad uso non residenziale visita la pagina dedicata ai nostri servizi o compila il form.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Governo approva in via definitiva lo schema del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea EPBD III. A partire dall\u201911 giugno 2020 cambiano dunque le disposizioni in materia di efficienza e prestazioni energetiche degli edifici. 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