{"id":14950,"date":"2023-12-28T00:00:00","date_gmt":"2023-12-27T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.goodata.eu\/imprese-energivore-cambia-il-meccanismo-per-laccesso-alle-agevolazioni\/"},"modified":"2024-10-03T15:29:47","modified_gmt":"2024-10-03T13:29:47","slug":"imprese-energivore-cambia-il-meccanismo-per-laccesso-alle-agevolazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.goodata.eu\/en\/blog\/updates-and-announcements-2\/imprese-energivore-cambia-il-meccanismo-per-laccesso-alle-agevolazioni\/","title":{"rendered":"Imprese energivore: cambia il meccanismo per l\u2019accesso alle agevolazioni"},"content":{"rendered":"<p>La riforma del D. L. 131\/2023 ridefinisce il meccanismo delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo energetico che decorre dal 1\u00b0 gennaio 2024. Sono molte le novit\u00e0 a riguardo, ad esempio: la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) dispone il portale elettrivori (creando di fatto una nuova definizione per le imprese a forte consumo energetico); le imprese incluse negli elenchi della CSEA del 2013 e del 2014 sono escluse dal neo meccanismo di agevolazione e dal 2024 scompaiono gli scaglioni di agevolazione a favore di una definizione pi\u00f9 precisa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le imprese che registrano grandi consumi di energia elettrica possono <b>approfittare di questa opportunit\u00e0<\/b> per recuperare importanti somme di denaro e gestire in modo ottimale le risorse a disposizione. Conosciamo insieme come accedere all\u2019agevolazione, i requisiti e gli obblighi delle imprese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><b><button id=\"iyumza\" class=\"btn buttonintro\" style=\"font-size: 25px;\" type=\"submit\">Scopri come ottenere l&#8217;agevolazione<\/button><\/b><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Da energivori ad elettrivori con la riforma che decorre dal 1\u00b0 gennaio 2024<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Decreto-Legge n. 131 del 29 settembre 2023 \u00e8 stato aggiornato e coordinato con la legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023; una riforma che decorre dal 1\u00b0 gennaio 2024, sopraggiunta per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea 2022\/C 80\/01 del 18 febbraio 2022.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le imprese che dimostrano di aver sostenuto un <b>consumo di energia elettrica superiore a 1 GWh<\/b> nell\u2019anno precedente alla presentazione dell\u2019istanza possono accedere alle agevolazioni riconosciute dallo Stato se possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>operano in uno dei settori definiti <b>ad alto rischio di rilocalizzazione<\/b> di cui all\u2019allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022\/C 80\/01;<\/li>\n<li>operano in uno dei settori <b>a rischio di rilocalizzazione<\/b> di cui all\u2019allegato 1 della comunicazione della Commissione europea 2022\/C 80\/01;<\/li>\n<li>non operano nei settori considerati ad alto rischio o a rischio di rilocalizzazione, ma negli anni 2022 e 2023 hanno beneficiato delle agevolazioni riconosciute dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante \u201c<i>Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore<\/i>\u00bb &#8211; imprese incluse negli elenchi energivori redatti dalla CSEA;<\/li>\n<li>sono considerate ammissibili secondo il punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022\/C 80\/01.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sono escluse le imprese che, sebbene in possesso dei requisiti sopra menzionati, sono in stato di difficolt\u00e0. Inoltre, non sono pi\u00f9 considerate imprese energivore le aziende che secondo il precedente ordinamento (decreto ministeriale del 21 dicembre 2017) rientravano perch\u00e9 inserite negli elenchi della CSEA del 2013 e del 2014.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Il nuovo meccanismo di agevolazione per le imprese energivore risulta pi\u00f9 accessibile,<\/b> in quanto non include i requisiti relativi all\u2019incidenza dei costi dell\u2019energia sul VAL (Valore Aggiunto Lordo) dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nell\u2019allegato 1 della comunicazione della Commissione europea sono individuati i settori ad alto rischio e a rischio di rilocalizzazione insieme al corrispettivo codice NACE. Quest\u2019ultimo rappresenta l\u2019abbreviazione di \u201cclassificazione statistica delle attivit\u00e0 economiche nelle Comunit\u00e0 europee\u201d, quale sistema di classificazione e definizione delle attivit\u00e0 economico-industriali negli Stati dell\u2019Ue.<\/p>\n<div><\/div>\n<div>\n<h3>Imprese energivore\/elettrivori: agevolazioni 2024<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>Alle imprese che rientrano negli elenchi definiti dalla CSEA &#8211; e dunque ammesse in qualit\u00e0 di imprese energivore\/elettrivori &#8211; sono riconosciute agevolazioni connesse ai contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a sostegno delle fonti rinnovabili (Tariffa\/componente Asos). Il livello di contribuzione varia in base alla tipologia di impresa e <b>viene riconosciuta una riduzione importante a chi ricorre all\u2019impiego di fonti energetiche che non emettono carbonio.<\/b> Nello specifico:<\/div>\n<div><\/div>\n<ol>\n<li>per le imprese ad alto rischio di rilocalizzazione il contributo \u00e8 pari al 15% della componente degli oneri generali di sistema oppure allo 0,5% del VAL dell\u2019impresa;<\/li>\n<li>per le imprese a rischio di rilocalizzazione il contributo \u00e8 pari al 25% della componente degli oneri generali di sistema oppure all\u20191% del VAL.<br \/>\nLe realt\u00e0 che coprono almeno il 50% del proprio consumo energetico mediante fonti energetiche che non emettono carbonio, con almeno il 10% assicurato tramite contratto di approvvigionamento o almeno il 5% garantito da energia prodotta in sito o in sua prossimit\u00e0, <b>il contributo si riduce<\/b> ed \u00e8 pari al 15% della componente degli oneri di sistema o allo 0,5% del VAL;<\/li>\n<li>per le imprese gi\u00e0 incluse negli elenchi energivori il contributo da versare varia negli anni:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>dal 2024 al 2026 il contributo \u00e8 pari al 35% della componente degli oneri generali di sistema oppure all\u20191,5% del VAL;<\/li>\n<li>nel 2027 il contributo \u00e8 pari al 55% della componente degli oneri di sistema oppure al 2,5% del VAL;<\/li>\n<li>nel 2028 il contributo \u00e8 pari all\u201980% della componente degli oneri di sistema oppure al 3,5 del VAL.<br \/>\nAnche in questo caso viene riconosciuta una riduzione a chi impiega fonti energetiche che non emettono carbonio per coprire almeno il 50% del proprio fabbisogno energetico, con almeno il 10% assicurato tramite contratto di approvvigionamento o almeno il 5% garantito da energia prodotta in sito o in sua prossimit\u00e0. In questo caso la riduzione prevista per gli anni inclusi dal 2024 al 2028 \u00e8 pari al 35% oppure all\u20191,5% del VAL.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>Per ogni anno &#8211; e in ciascun caso &#8211; i contributi non possono essere inferiori al prodotto tra 0,5% \u20ac\/MWh e l\u2019energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<h3>Green conditionality: gli obblighi delle imprese<\/h3>\n<div><\/div>\n<div>Le imprese che accedono alle agevolazioni riconosciute per il forte consumo di energia elettrica sono tenute a rispettare obblighi precisi. Primo tra tutti l\u2019esecuzione della <b>diagnosi energetica<\/b>, a cui si aggiunge l\u2019attuazione di una delle seguenti misure:<\/div>\n<div><\/div>\n<ul>\n<li>attuare le raccomandazioni indicate nel rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l\u2019importo dell\u2019agevolazione percepita;<\/li>\n<li>ridurre l\u2019impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;<\/li>\n<li>investire una quota pari almeno al 50% dell\u2019importo dell\u2019agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra, al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l\u2019assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell\u2019Unione europea.<\/li>\n<\/ul>\n<div><\/div>\n<div>Nella dichiarazione dei consumi utile all\u2019inserimento dell\u2019impresa negli elenchi degli energivori\/elettrivori del 2024 compare una sezione denominata \u201c<b>Green Conditionality<\/b>\u201d, rappresentando di fatto la parte in cui l\u2019impresa dichiara di adottare misure per l\u2019uso efficiente dell\u2019energia e di essere titolare di una diagnosi energetica conforme all\u2019allegato 2 del D. L. 102\/2014 comunicata all\u2019ENEA.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<h3>Cosa fare per accedere all\u2019agevolazione: il portale elettrivori<\/h3>\n<div><\/div>\n<div>La CSEA ha disposto il portale elettrivori (per le imprese energivore) destinato ad accogliere le dichiarazioni delle imprese interessate all\u2019inserimento negli elenchi degli energivori\/elettrivori. Il Portale sar\u00e0 aperto per la sessione suppletiva secondo le modalit\u00e0 e le tempistiche che saranno definite dall\u2019ARERA, probabilmente da febbraio 2024.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<h3>Chi controlla e cosa rischiano le imprese inadempienti<\/h3>\n<div><\/div>\n<div>A vigilare sul rispetto degli obblighi sopra indicati sono diversi enti, in particolare l\u2019ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l&#8217;energia e lo sviluppo economico sostenibile), che effettua i controlli per accertare l\u2019adempimento all\u2019obbligo di diagnosi energetica, anche nel caso in cui l\u2019impresa interessata adotta un sistema di gestione per l\u2019energia conforme alla norma ISO 50001. Inoltre, collaborando con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e l\u2019ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), verifica l\u2019adozione delle misure connesse alla diagnosi energetica di cui sopra.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Al GSE spetta verificare la sussistenza dei requisiti relativi alla copertura del proprio fabbisogno energetico con fonti che non emettono carbonio,\u00a0 e comunicare &#8211; entro il 30 giugno di ogni anno &#8211; l\u2019esito di tutti i controlli effettuati al Ministero dell\u2019Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e all\u2019ARERA.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Le imprese inadempienti devono <b>rimborsare l\u2019intero importo delle agevolazioni percepite<\/b> e potranno beneficiare di ulteriori agevolazioni solo quando il \u201cdebito\u201d sar\u00e0 completamente saldato.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<h3>ARERA, CSEA, MASE: i compiti degli enti<\/h3>\n<div><\/div>\n<div>L\u2019ARERA \u00e8 l\u2019ente incaricato della definizione delle modalit\u00e0 e dei tempi con cui le imprese interessate alle agevolazioni presentano istanza. Inoltre, spetta all\u2019Agenzia definire le modalit\u00e0 mediante cui la CSEA verifica il possesso dei requisiti connessi al settore operativo delle imprese &#8211; dunque al codice ATECO &#8211; e costituire <b>l\u2019elenco delle imprese a forte consumo energetico<\/b>, curandone l\u2019aggiornamento negli anni. Sempre l\u2019ARERA definisce le modalit\u00e0 di calcolo del VAL e del consumo realizzato dall\u2019impresa, le modalit\u00e0 di riconoscimento delle agevolazioni e le modalit\u00e0 per la copertura delle attivit\u00e0 di controllo svolte dagli enti a valere sulla componente Asos.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Sentita l\u2019ARERA, il Ministero dell\u2019Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce le modalit\u00e0 e i criteri per il soddisfacimento dei requisiti relativi al consumo, all\u2019adempimento degli obblighi e alla copertura del fabbisogno energetico con fonti senza emissioni di carbonio. Inoltre, \u00e8 compito del MASE stabilire i termini e le modalit\u00e0 per la presentazione, da parte delle imprese interessate, della proposta di ammissione del settore o del sottosettore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022\/C 80\/01.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La CSEA dovr\u00e0 inviare annualmente al MASE, alle Camere e all\u2019ARERA una relazione sull\u2019andamento dell\u2019applicazione del regime di agevolazioni e provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all\u2019art. 52, comma 6 della Legge 234\/2012.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Infine, \u00e8 compito del MASE individuare l\u2019esperto indipendente incaricato della valutazione ex post del regime di agevolazioni.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<h2>Consulenza energivori: il nostro supporto, reale ed efficace<\/h2>\n<div><\/div>\n<div>Il meccanismo delle agevolazioni per le imprese energivore cambia forma ampliando la possibilit\u00e0 di accesso a pi\u00f9 imprese. Cambia la modalit\u00e0 di riconoscimento dell\u2019agevolazione, compare la green conditionality e cambiano gli allegati di riferimento per individuare le imprese ammesse all\u2019agevolazione.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><b>Insieme ai nostri consulenti, puoi scoprire se la tua impresa possiede i requisiti previsti dal nuovo meccanismo<\/b> e ottenere le agevolazioni riconosciute dallo Stato, evitando tutti gli impedimenti del caso, come l\u2019esclusione dagli elenchi per dichiarazioni errate o richieste di rimborso dell\u2019agevolazione riconosciuta per inadempimento degli obblighi richiesti.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><b><a name=\"uno\"><\/a>Affidati a noi.<\/b><\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La riforma del D. L. 131\/2023 ridefinisce il meccanismo delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo energetico che decorre dal 1\u00b0 gennaio 2024. 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